Sorveglianza sanitaria
L’attività principale del Medico del Lavoro ovvero sorveglianza sanitaria dei lavoratori, ai sensi del D.Lgs. 81/2008 consiste nell’ accertamento della compatibilità dello stato psicofisico del lavoratore con l’esposizione ai fattori di rischio specifici della mansione svolta, nonché presenti nell’ambiente di lavoro.
Ovvero verificare
l’assenza di controindicazioni al lavoro cui il lavoratore é destinato al fine di valutare la sua idoneità alla mansione specifica.
la capacità lavorativa, cioè il possesso dei requisiti psico-fisici per lo svolgimento dei compiti inerenti la mansione.
la non sussistenza di pericolosità per terzi.
La sorveglianza sanitaria anche se importante, non è obbligatoria per ogni tipologia di lavoro, ma spesso non è facile poterla escludere a priori. Essa diventa obbligatoria quando l’attività lavorativa presenta alcuni rischi per la salute e soprattutto se evidenziati in sede di valutazione dei rischi.
Pertanto, la sorveglianza sanitaria viene attivata solo nei casi previsti dalla normativa vigente ( ad es. se sono presenti: l’amianto, prodotti chimici, rumori, radiazioni ecc. ) ma può anche essere richiesta dal lavoratore, sarà poi compito del medico riconoscere che la stessa è collegata a rischi professionali. Comunque, consigliamo di effettuare la sorveglianza sanitaria, nei casi dubbi e al limite. E’ una scelta che in primo luogo tutela l’azienda.
Importante è ricordare che l’obbligo, ove esistente, riguarda tutti i lavoratori e quindi anche i lavoratori interinali, i soci lavoratori, gli associati in partecipazione; i tirocinanti e stagisti.
La visita preventiva dei lavoratori può essere effettuata anche dopo l’assunzione preferibilmente prima di adibire il lavoratore alla mansione., tranne per l’apprendista minore la quale visita va fatta prima dell’assunzione.