Sorveglianza Sanitaria


L’attività principale del Medico del Lavoro ovvero sorveglianza sanitaria dei lavoratori, ai sensi del D.Lgs. 81/2008 consiste nell’ accertamento della compatibilità dello stato psicofisico del lavoratore con l’esposizione ai fattori di rischio specifici della mansione svolta, nonché presenti nell’ambiente di lavoro.

Ovvero verificare:

l’assenza di controindicazioni al lavoro cui il lavoratore é destinato al fine di valutare la sua idoneità alla mansione specifica.
la capacità lavorativa, cioè il possesso dei requisiti psico-fisici per lo svolgimento dei compiti inerenti la mansione.
la non sussistenza di pericolosità per terzi.

La sorveglianza sanitaria anche se importante, non è obbligatoria per ogni tipologia di lavoro, ma spesso non è facile poterla escludere a priori. Essa diventa obbligatoria quando l’attività lavorativa presenta alcuni rischi per la salute e soprattutto se evidenziati in sede di valutazione dei rischi.

Pertanto, la sorveglianza sanitaria viene attivata solo nei casi previsti dalla normativa vigente ( ad es. se sono presenti: l’amianto, prodotti chimici, rumori, radiazioni ecc. ) ma può anche essere richiesta dal lavoratore, sarà poi compito del medico riconoscere che la stessa è collegata a rischi professionali. Comunque, consigliamo di effettuare la sorveglianza sanitaria, nei casi dubbi e al limite. E’ una scelta che in primo luogo tutela l’azienda.

Importante è ricordare che l’obbligo, ove esistente, riguarda tutti i lavoratori e quindi anche i lavoratori interinali, i soci lavoratori, gli associati in partecipazione; i tirocinanti e stagisti.

La visita preventiva dei lavoratori può essere effettuata anche dopo l’assunzione preferibilmente prima di adibire il lavoratore alla mansione., tranne per l’apprendista minore la quale visita va fatta prima dell’assunzione.

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