RISCHIO BIOLOGICO DA SARS-COV-2
INFORMATIVA PER I LAVORATORI
La COVID-19 (Coronavirus disease 2019)
La COVID-19 (Coronavirus disease 2019) rappresenta un rischio biologico per il quale occorre adottare misure di prevenzione di natura generale per tutta la popolazione, e di natura particolare nei luoghi di lavoro, in conformità al Protocollo Sicurezza del 14 marzo 2020 e al D.Lgs. n. 81/2008.
COME SI MANISFESTA IL COVID-19?
I sintomi più comuni di contagio da COVID-19 sono febbre, stanchezza e tosse secca. Alcuni pazienti possono presentare indolenzimento e dolori muscolari, congestione nasale, naso che cola, mal di gola o diarrea.
Questi sintomi sono generalmente lievi e iniziano gradualmente. Nei casi più gravi, l'infezione può causare polmonite, sindrome respiratoria acuta grave, insufficienza renale e persino la morte (Ministero della Salute).
In Azienda ognuno è obbligato ad attenersi scrupolosamente alle seguenti disposizioni, in conformità al sistema disciplinare aziendale, e per non violare la Legge e impedire la diffusione del contagio.
- Il lavoratore è obbligato a rimanere al proprio domicilio in presenza di febbre (oltre 37.5°) o di altri sintomi influenzali e deve chiamare il proprio medico di famiglia e l’autorità sanitaria.
- È vietato fare ingresso nel luogo di lavoro o permanere nello stesso ed è obbligatorio dichiarare tempestivamente laddove, anche successivamente all’ingresso, sussistano le condizioni di pericolo (sintomi di influenza, temperatura, provenienza da zone a rischio o contatto con persone positive al virus nei 14 giorni precedenti, etc) per le quali i provvedimenti dell’Autorità impongono di informare il medico di famiglia e l’Autorità sanitaria e di rimanere al proprio domicilio.
- È obbligatorio rispettare tutte le disposizioni delle Autorità e del datore di lavoro nel fare accesso in azienda (in particolare, mantenere la distanza di sicurezza: almeno 1 mt., osservare le regole di igiene delle mani e tenere comportamenti corretti sul piano dell’igiene);
- È vietato frequentare luoghi affollati nei quali non sia possibile mantenere la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro.
- È obbligatorio informare tempestivamente e responsabilmente il datore di lavoro della presenza di qualsiasi sintomo influenzale durante l’espletamento della prestazione lavorativa, avendo sempre cura di rimanere ad adeguata distanza dalle persone presenti (un metro e mezzo in questo caso).
- Si raccomanda alle persone ultrasessantacinquenni, o affette da patologie croniche o con multi-morbilità ovvero con stati di immunodepressione congenita o acquisita, di evitare di uscire dalla propria abitazione o dimora fuori dai casi di stretta necessità e di evitare comunque luoghi affollati nei quali non sia possibile mantenere la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro.
- Tutti i soggetti che manifestano i sintomi da contagio Covid-19 devono immediatamente rivolgersi al proprio medico curante, il quale potrà dare specifiche indicazioni, attraverso un certificato medico, all’azienda e al Medico Competente aziendale affinché possano adottare le misure di tutela più idonee.
- Garantire sempre un adeguato ricambio d’aria negli ambienti di lavoro, con impianti idonei e con apertura delle finestre.
- È obbligatorio per tutte le persone presenti in azienda adottare tutte le possibili precauzioni igieniche, in particolare per le mani-.
- L’azienda mette a disposizione idonei mezzi detergenti per le mani.È obbligatoria la frequente pulizia delle mani con acqua e sapone
- È obbligatorio utilizzare i DPI richiesti. È obbligatorio utilizzare la mascherina chirurgica, o FFP2 o superiore, guanti (EN374), occhiali, cuffie ecc. solo nei casi in cui sia impossibile mantenere le distanze interpersonali di sicurezza, in conformità alle specifiche indicazioni aziendali, che verranno consegnate a tutti i interessati
SANZIONI PENALI PER CHI VIOLA LE MISURE DI CONTENIMENTO.
Sanzioni penali per chi viola le misure di contenimento. Dal 26 marzo, con l'entrata in vigore del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, le sanzioni sono state rese più severe e immediate. In generale, per chi viola le misure di contenimento dell'epidemia si prevede una sanzione amministrativa in denaro (da 400 a 3.000 euro). Se la violazione avviene mediante l'utilizzo di un veicolo le sanzioni possono arrivare fino a 4.000 euro. Oltre a questo, in caso di violazione delle misure di contenimento previste per pubblici esercizi, attività sportive, ludiche o di intrattenimento, attività di impresa o professionali e commerciali, può essere imposta la immediata sospensione dell'attività fino a 30 giorni. In caso di reiterazione le sanzioni pecuniarie sono raddoppiate (quindi da 800 a 6000euro oppure 8.000euro se commesse mediante l'utilizzo di un veicolo), mentre quella accessoria è applicata nella misura massima. Il mancato rispetto della quarantena da parte di chi è risultato positivo al Covid-19, invece, comporta sanzioni penali: arresto da 3 a 18 mesi e pagamento di un'ammenda da 500 a 5000 euro, senza possibilità di oblazione. In ogni caso, se nel comportamento di chi commette la violazione delle misure di contenimento suddette sono riscontrati gli elementi anche di un delitto, resta la responsabilità penale per tale più grave reato. Quindi, ad esempio, rendere dichiarazioni false nelle dichiarazioni sostitutive consegnate alle forze di polizia durante i controlli resta un reato, che comporta l'immediata denuncia. Oppure violare la quarantena e, avendo contratto il virus, uscire di casa diffondendo la malattia può comportare la denuncia per gravi reati (epidemia, omicidio, lesioni), puniti con pene severe, che possono arrivare fino all’ergastolo.
COMPORTAMENTO DEL LAVORATORE
COMPORTAMENTO DEL LAVORATORE
NON DEVE FARE:
1-Recarsi al lavoro nel caso in cui sia stato in contatto con persone affette da Covid-19;
2-Recarsi al lavoro nel caso in cui presenti sintomi influenzali e presenza di febbre superiore a 37.5°
3-Disattendere le disposizioni normative, le disposizioni aziendali e quelle del Coordinatore in fase di Esecuzione.